La “tempesta emotiva” giustifica il femminicidio: «Ritorno a un passato remoto»

Una “tempesta emotiva“, per legge, può attenuare la responsabilità di chi uccide una donna. Lo apprendiamo proprio a pochi giorni dall’8 marzo tramite una sentenza che ha dimezzato la pena in un caso di femminicidio.

Almeno questo è quanto emerge da uno dei passaggi chiave del provvedimento della Corte di assise di appello di Bologna. Di fatti, i 30 anni di condanna (inflitti in primo grado) sono diventati 16. A beneficiare dello sgravio della pena è Michele Castaldo, omicida reo confesso di Olga Matei, la donna con cui aveva una relazione da un mese e che strangolò a mani nude il 5 ottobre 2016 a Riccione (Rimini).

Un’ingiustizia“, per la sorella della vittima che sta valutando se ci siano o meno gli estremi per presentare un ricorso in Cassazione della Procura generale.

La sentenza ha fatto parlare anche il ministro Giulia Bongiorno, avvocato da anni impegnata contro la violenza sulle donne: «In alcuni passaggi mi sembra un ritorno a un passato remoto. Non ho nessuna nostalgia del delitto d’onore e dell’idea della donna come essere inferiore».

Castaldo, 57 anni, commise l’omicidio della compagna dopo aver mostrato gelosia, da un paio di giorni, per messaggi di altri uomini sul cellulare di Olga. Così, il 5 ottobre la aspettò davanti a casa, i due entrarono, si misero a parlare e a bere vino. Fu allora che le confidò le proprie insicurezze in amore, dovute al fallimento del suo matrimonio e, a suo dire, ai tradimenti della moglie.

Olga però avrebbe mostrato “poca comprensione” e gli chiese di andarsene, senza minacciare di lasciarlo. Ma in quel momento scattò un nuovo litigio. Quindi, come ha raccontato l’assassino, Castaldo ha perso la testa, «perché lei non voleva più stare con me. Le ho detto che lei doveva essere mia e di nessun altro. L’ho stretta al collo e l’ho strangolata».

Una volta tornato a casa, l’uomo tentò di farla finita con alcol e farmaci. Poco prima c’era stato un messaggio alla cartomante “di fiducia”: «Cambia lavoro, l’ho uccisa e mi sto togliendo la vita, non indovini un c…».

Nella sentenza si conferma la sussistenza dell’aggravante dell’aver agito per motivi abietti e futili, ma si concedono le attenuanti generiche, ritenute equivalenti con le aggravanti. Qui si spiega che la decisione deriva, in primo luogo, dalla valutazione positiva della confessione.

Inoltre, si legge nell’atto, sebbene la gelosia provata dall’imputato era un sentimento «certamente immotivato e inidoneo a inficiare la sua capacità di autodeterminazione», essa determinò in lui, «a causa delle sue poco felici esperienze di vita» quella che il perito psichiatrico che lo analizzò definì una «soverchiante tempesta emotiva e passionale», che in effetti, secondo i giudici «si manifestò subito dopo anche col teatrale tentativo di suicidio». Una condizione, questa, «idonea a influire sulla misura della responsabilità penale».

Come spiega il difensore dell’imputato, l’avvocato Monica Castiglioni: «Quelle parole vanno intese in senso ampio e leggendo le perizie dei professionisti che si sono occupati del caso. Ha avuto comunque un trascorso tale che il giudice di prime cure autorizzò la perizia psichiatrica: era seguito dal centro di igiene mentale e aveva tentato due suicidi». Inoltre, come sottolinea l’avvocato di Castaldo, le attenuanti sono state concesse anche perché l’imputato è incensurato, per la confessione e per il fatto che ha iniziato a risarcire il danno alle parti civili.

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